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Linee guida FFP-GF
I fondi per la formazione professionale generalmente vincolanti finanziano la creazione di condizioni quadro per il funzionamento ottimale della formazione professionale nel settore.
Con decisione del 29 aprile 2009, il Consiglio federale ha dichiarato il regolamento del fondo per la formazione professionale giardinieri e fioristi di obbligatorietà generale con effetto dal 1° giugno 2009. Il Fondo di formazione professionale per giardinieri e fioristi (FFP-GF) esiste ai sensi dell’articolo 60 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) dell’associazione JardinSuisse, alla quale partecipa florist.ch – Associazione svizzera dei fioristi.
La base di assoggettamento e la riscossione dei contributi, la portata delle prestazioni e le linee guida per la contabilità sono disciplinate dal regolamento del fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi, che è stato dichiarato generalmente obbligatorio.