Deve essere genitore di uno o più figli di età inferiore a 12 anni e subire una perdita di guadagno in quanto deve occuparsi della custodia dei figli, che non può più essere assunta come di solito.
Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura delle scuole, delle scuole dell’infanzia o degli asili nido, oppure dal fatto che la custodia da parte di terzi è diventata impossibile, poiché la persona che la assumeva è stata messa in quarantena da un medico o da un’autorità. Se è Suo figlio a essere stato messo in quarantena, ha diritto all’indennità, se è costretto/a a interrompere l’attività lucrativa per occuparsi della sua custodia. Se però la custodia resta possibile, ad esempio perché assunta dal Suo coniuge o partner oppure da un’altra persona, il versamento dell’indennità non è necessario.
Il diritto inizia a partire dal quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni di diritto e cessa nel momento in cui si trova una soluzione per la custodia o i provvedimenti per combattere il coronavirus vengono revocati (p. es. la struttura di custodia riapre). Il diritto si estingue inoltre se perde il posto di lavoro o cessa l’attività lucrativa. Questa regola si applica per analogia ai genitori che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
Se la struttura di custodia o la scuola riapre gradualmente e Suo figlio può beneficiare di una custodia soltanto parziale, Lei può continuare a ricevere l’indennità di perdita di guadagno per la cessazione della custodia da parte di terzi per il periodo di tempo necessario. A tal fine, deve fornire alla cassa di compensazione i giustificativi del caso. Il diritto si estingue comunque al più tardi il 31 dicembre 2022.
Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è versata una sola indennità giornaliera per giorno di lavoro, poiché basta uno dei genitori per garantire la custodia dei figli.