Considerato l’andamento della ripresa delle attività in questo settore, dal 1° settembre 2021 non sussiste più il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dal divieto di svolgere manifestazioni, salvo in caso di grandi manifestazioni soggette all’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (art. 16 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare).

Dal 1° settembre 2021, le persone del settore interessate che subiscono una perdita di guadagno in seguito alle restrizioni ancora in vigore possono esercitare il diritto all’indennità in virtù di una limitazione considerevole dell’attività lucrativa.